DISPOSIZIONI GENERALI - L’ASSOCIAZIONE
Art. 1
È costituita l'Associazione denominata Club Italiano Scottish e Highland Fold (CISHF), con sede presso il domicilio del suo Presidente.
Art. 2
L' Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Essa si propone di:
- operare per la promozione, la tutela, la conoscenza e la diffusione del gatto Scottish Fold e Highland Fold nonchè incoraggiarne l'allevamento e il miglioramento della razza;
- promuovere e realizzare in tal senso studi, ricerche, seminari, incontri e altre iniziative, ponendosi come punto di riferimento per allevatori, proprietari e amatori di Scottish e Highland Fold;
- allacciare rapporti con altri Club di razza e con analoghe Associazioni italiane ed estere;
- adoperarsi per ottenere il riconoscimento FIFE;
- attuare gradualmente una mappatura il più possibile completa dei Fold presenti in Italia e prestare ai Soci la massima collaborazione per ciò che concerne lo screening e il controllo costante delle malattie virali e genetiche.
Art. 3
L'Associazione è riconosciuta dalla World Cat Federation (WCF).
Art. 4
L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.
Art. 5
Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
I SOCI
Art. 6
Potranno essere ammessi a fare parte del Club Italiano Scottish e Highland Fold, a giudizio insindacabile del Presidente:
- soci ordinari: i maggiorenni residenti in Italia iscritti a Club italiani riconosciuti dal WCF o ad altre Associazioni feline favorevolmente conosciute, che abbiano sottoposto al Consiglio Direttivo del Club specifica richiesta di adesione. A tal fine, al momento dell'iscrizione, ciascun aspirante socio dovrà certificare l'appartenenza ad una delle suddette Associazioni. Il Club si riserva ogni facoltà di verifica. I Soci Ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e possono essere eletti alle cariche sociali.
- Soci aderenti: tutti coloro i quali non possiedono i requisiti per iscriversi come Soci Ordinari (maggiorenni italiani o stranieri non iscritti a Club o Associazioni feline italiane, minorenni) che abbiano sottoposto al Consiglio Direttivo del Club specifica richiesta di adesione. Possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali.
- Soci onorari: coloro i quali vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per meriti speciali. I Soci Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 7
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Detto contributo deve essere versato entro il 28 febbraio di ogni anno.
Art. 8
Il Socio può recedere dall'Associazione con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo indirizzando lettera raccomandata al Consiglio entro il 31 agosto dell’anno corrente. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.
Art. 9
I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico del CISHF ed eventuali Regolamenti così come a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Non dovranno compiere attività contrarie agli scopi dell'Associazione o che possano arrecare danno alla medesima in qualunque modo. Si impegnano altresì a fornire quelle notizie che verranno richieste dagli Organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun Associato.
L'Associazione può utilizzare le suddette informazioni per il solo perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
Art. 10
La qualità di Socio si perde:
- per decesso;
- per dimissioni;
- per decadenza: coloro che non si trovino più nelle condizioni di cui al precedente art. 6, ovvero che non siano in regola con il pagamento della quota sociale;
- per esclusione: i Soci il cui comportamento divenga incompatibile con il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo o per indegnità.
La perdita della qualità di Socio per esclusione è stabilita dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
L’ ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11
Durante l'Assemblea dei Soci, l'esercizio dei diritti sociali spetta ai soli Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale per l'anno solare in corso. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può ricevere due sole deleghe che dovranno essere scritte.
Art. 12
L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e stabilisce gli orientamenti e gli indirizzi dell'Associazione sulle materie attinenti alle questioni statutarie e regolamentari.
L'Assemblea elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, approva annualmente la relazione presentata dal Presidente dell'Associazione in ordine all'andamento della stessa; approva i bilanci annuali dell'Associazione e l'ammontare della quota di iscrizione proposta dal Consiglio Direttivo. Delibera in ordine alle eventuali modifiche dello Statuto e del Codice Etico, alle istanze e proposte provenienti da commissioni eventualmente costituite in seno all'Associazione o da singoli Soci. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 13
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domanda di almeno un terzo dei Soci.
Art. 14
Ogni Assemblea è ritenuta legalmente costituita e le sue deliberazioni sono da considerare valide qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
Tutte le funzioni e le cariche esercitate in seno all'Associazione sono a titolo gratuito.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, elegge il Presidente e su proposta di questo ratifica la nomina del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dal momento dell'elezione.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri (e tra questi almeno il Presidente o il Vice Presidente) e le sue deliberazioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le decisioni del Consiglio vengono rese note tramite verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti con carattere di obbligatorietà per tutti i Soci. Ogni eventuale modifica al presente Statuto è di competenza dell'Assemblea dei Soci.
Art. 20
Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e il Consiglio Direttivo secondo le norme del presente Statuto. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
Art. 21
Il Presidente ha il potere di riscuotere somme, rilasciandone quietanza, e può delegare il Tesoriere per tali operazioni.
Art. 22
La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente.
Art. 23
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, anche con riguardo alla firma sociale. Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
Art. 24
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente ed ha il compito di raccogliere i versamenti effettuati dagli Associati e di rilasciarne ricevuta, nonché di contabilizzare le spese e tutti gli altri eventuali accrescimenti al fondo associativo. Il Tesoriere notifica tempestivamente al Presidente il mancato pagamento delle quote associative e avvia i procedimenti di esclusione. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
Art. 25
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative (che dovranno essere versate al momento dell'iscrizione e successivamente entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno), da proventi di attività e iniziative; ogni eventuale lascito, donazione, contributo o sovvenzione.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
Art. 27
L’Associazione, in caso di controversie, esclude sin d’ora il ricorso o l’adesione a qualsivoglia procedura arbitrale.